Tipologie di Trust
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Trust familiare
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Trust Legge "dopo di noi"
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Trust commerciale
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Il processo per fare un trust con ItaliaTrust è semplice: definite le parti salienti dell'atto, revisioniamo la bozza, la stipula dal notaio e in poco tempo il vostro trust è ufficiale!
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La nostra sezione di domande frequenti contiene tutte le risposte alle vostre domande: qualora ne abbiate altre non esitate a scriverci o a chiamare.
Rischi, imprevisti e incertezza sono il pericolo per il frutto dei tuoi sacrifici lavorativi! Non coinvolgere il patrimonio in vicende come:
E’ una forma di protezione legale prevista della Legge 112/2016 “Dopo di noi”. La norma, entrata in vigre il 25 giugno 2016, è stata emanata per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave; per tali scopi, il legislatore ha previsto importanti strumenti pubblici e privati, questi ultimi accompagnati da significativi sgravi fiscali. Gli obiettivi sono la protezione, la cura, l’assistenza, l’autonomia e l’indipendenza delle persone disabili.
Sono i trust più comuni, istituiti per la segregazione patrimoniale. Se il trust è istituito in osservanza della Legge, il patrimonio è segregato ed è quindi impignorabile ed insequestrabile. Si possono proteggere case, partecipazioni societarie, auto storiche, eredità, quadri di valore e proprietà in genere, che in questo modo saranno custodite e protette da vicende personali o da creditori propri e di eventuali figli.
Per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave. Godono di significativi sgravi fiscali. Obiettivi sono la protezione, la cura, l’assistenza, la deistituzionalizzazione, l’autonomia e l’indipendenza delle persone disabili.
Sono trust che realizzano il passaggio generazionale nel controllo di un’impresa. Nell’atto istitutivo possono essere inseriti divieti di alienazione, particolari strutture relative alle posizioni beneficiarie in modo che l’azienda o la partecipazione di controllo spettino ai discendenti del disponente. Rispetto al patto di famiglia, il trust permette di rinviare l’effetto del passaggio al momento del verificarsi di determinate condizioni.
Il trust può produrre grandi benefici a favore della stabilità dell’amministrazione di imprese e patrimoni di famiglia. Non disperde il voto in conseguenza di successioni e divisioni famigliari e favorisce una maggiore solidità gestionale.
Fanno parte dell’insieme dei trust di scopo e sono i cosiddetti “charitable”; la finalità è esclusivamente il perseguimento di uno scopo avente natura “caritatevole”, “socialmente utile”. Il disponente può ad esempio assegnare in trust un patrimonio i cui frutti, amministrati dal trustee, possono fornire le risorse necessaire per l’attuazione degli scopi caritatevoli.
Il trust, quando utilizzato come azionista o socio di società di capitali, garantisce la stabilità della governance aziendale. Infatti, gli intenti del trust non risentono degli interessi personali di ciascun singolo azionista, poiché persegue un solo scopo: incrementare il patrimonio amministrativo, nell’interesse dei beneficiari.
Il trust holding custodisce normalmente un pacchetto azionario di maggioranza di una o più società con lo scopo di mantenere il patrimonio segregato dando ad esso univocità d’indirizzo; permette, altresì, di custodire le partecipazioni societarie per lungo tempo, evitando l’eccessiva frammentazione fra eredi. Questo tipo di trust ben si presta a svolgere l’attività che finora è stata riservata alle società holding. E’ il corretto “spartiacque” fra la sfera imprenditoriale e quella famigliare.
Il trustee, nel contesto dell’assemblea della società di famiglia, gestisce e pianifica in modo sostenibile la distribuzione dei dividendi, impiegando le risorse finanziarie in modo efficiente. La politica di gestione dei dividendi attuata dal trustee può trasmettere un segnale di stabilità e di serenità ai finanziatori, che si trovano ad interloquire con un soggetto aziendale “istituzionale”, non influenzato dalle vicende famigliari e personali dei soci.
Il trust può essere uno strumento di garanzia finalizzato a supportare, in qualità di garante, una determinata operazione di credito o di finanziamento. I beni oggetto di garanzia, vengono segregati e affidati al trustee, il quale è istituzionalmente neutrale fra le parti e di conseguenza può svolgere un ruolo di garante super partes. Può essere utilizzato anche come garanzia di debiti già esistenti; in questo caso il disponente segraga di propria iniziativa una massa di beni per lo scopo specifico di rassicurare i propri creditori.
Il sostegno ad un concordato preventivo può essere fornito per mezzo di un trust il cui fondo comprenda quei beni che si intende porre al servizio del piano concordatario, senza definitivamente privarsene prima che il concordato preventivo sia omologato.
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