La legge dopo di noi

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La Legge 22.6.2016 n. 112 (c.d. legge sul “Dopo di noi”) prevede un’apposita disciplina in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare.

La Legge 22.6.2016 n. 112 (c.d. legge sul “Dopo di noi”) prevede un’apposita disciplina in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare.

In particolare, la legge in esame prevede:

  1. Misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave;
  2. Agevolazioni fiscali per la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di beni mobili e immobili e di fondi speciali, in favore di persone con disabilità grave. Si tratta, in pratica, di una legge volta ad introdurre nuove forme di sostegno all’inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali e invalidità grave, attraverso strumenti finalizzati ad assicurare la protezione ditali soggetti, anche in un periodo successivo alla morte dei genitori (da tale previsione trae origine la definizione “Dopo di noi”).

In particolare, la disciplina prevede:

Una maggior detraibilità (pari a 750,00 euro) per i premi corrisposti in relazione a polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave;

L’esenzione dell’atto di separazione patrimoniale dall’imposta di donazione e l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale e di registro in misura fissa;

L’esenzione da imposta di bollo per gli atti relativi alla gestione dei patrimoni separati; 

Una maggiore detraibilità delle erogazioni liberali effettuate da privati;

Possibili agevolazioni sull’IMU.

La Legge 112/2016 delinea tre strumenti attraverso i quali chi si prende cura delle trust, vincoli di persone affette da grave disabilità può pianificare le diverse forme di destinazione e contratti assistenza a questi necessaria, con riferimento al periodo successivo alla propria di affidamento morte. Fiduciario prima di illustrare nello specifico gli istituti, si evidenzia che tali strumenti si rivolgono non solo ai genitori ma anche a qualsiasi altro soggetto che presta assistenza a disabili gravi.

In linea di prima approssimazione, la legge prevede, in relazione alla istituzione di trust, vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario, agevolazioni relative alle seguenti imposte quali: successioni e donazioni, registro e bolo.

Il primo strumento indicato dalla Legge 112/2016 al fine di tutelare disabili gravi per il periodo successivo alla morte delle persone che se ne sono prese cura è il trust, negozio di origine anglosassone, previsto dalla Convenzione dell’Aja del 1985 (entrata in vigore anche in Italia nel 1992 a seguito della L. 16.10.89 n. 364, che ne ha autorizzato la ratifica).

Con l’introduzione della nuova disciplina sul c.d. “Dopo di noi”, tale istituto trova per la prima volta riconoscimento anche nell’ambito della fiscalità indiretta. In particolare, la legge sul “Dopo di noi” fa riferimento ad un trust di famiglia avente lo scopo di tutelare una o più persone con disabilità grave. I beneficiari esclusivi del trust possono essere solo le persone affette da disabilità grave.

Tali beneficiari vanno distinti dai soggetti ai quali verrà trasferito il patrimonio residuo (al momento della morte della persona disabile) e che dovranno essere indicati nell’atto istitutivo. Inoltre, la norma non pare escludere la possibilità di costituire un trust autodichiarato, ossia un trust in cui il disponente e il trustee (colui che gestisce i beni oggetto del trust) sono la stessa persona (ad esempio i genitori della persona disabile).

Le esenzioni e le agevolazioni introdotte dalla L. 112/2016 sono ammesse a condizione che il trust persegua come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore del quale viene istituito.

In secondo luogo, l’atto istitutivo del trust deve rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

Essere redatto per atto pubblico;

Identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, descrivere la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore del quale viene istituito, nonché indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, in cui sono ricomprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

Individuare gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;

Indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee;

Individuare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte, all’atto dell’istituzione del trust, a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;

Stabilire il termine finale della durata del trust nella data della morte della persona con grave disabilità;

Stabilire la destinazione del patrimonio residuo (ossia dei beni rimasti dopo la morte del beneficiano), indicando i beneficiari finali (familiari, soggetti terzi, ecc.).

Inoltre, ulteriori condizioni per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 112/2016 sono che:

Gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave;

I beni, di qualsiasi natura, conferiti in trust, siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust.

Le agevolazioni fiscali previste dalla L. 112/2016 intervengono in diversi ambiti impositivi.

Esenzione dall’imposta di successione e donazione

Tra i benefici fiscali, la nuova disciplina introduce un principio di generale esenzione dall’imposta sulle successioni e successione e donazioni per i beni e i diritti conferiti in trust.

La norma, di fatto, sospende l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni per tutta la durata della vita della persona disabile. Pertanto, una volta che la persona disabile sarà morta, scatterà il presupposto impositivo (le imposte applicate saranno diverse a seconda dell’istituto che verrà utilizzato). In pratica, il momento impositivo viene fatto coincidere con il venire meno dello scopo assistenzialistico del patrimonio, cioè la morte del soggetto disabile.

Per quanto concerne il trust, la Legge 112/2016 dà rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione e donazione, al rapporto tra il disponente e il beneficiano finale, reputando “trasparente” il trasferimento dei beni al trust.

L’esenzione dall’imposta di successione e donazione è prevista anche in caso di premonienza della persona disabile, quando i beni vengono ritrasferiti in capo al soggetto che ha istituito il trust.

Imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, la Legge 112/2016 prevede che l’applicazione di tali imposte avvenga in misura fissa (€ 200,00 ciascuna) ai trasferimenti di catastale beni e di diritti in favore di trust.

La Legge 112/2016 prevede l’applicazione ditali imposte in misura fissa anche nel caso di premorienza della persona con grave disabilità, ove, dopo la sua morte, i beni vengano trasferiti nuovamente in capo a colui che ha istituito il trust.

La nuova disciplina prevede anche l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust.

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